IVA su spese condivise di studio professionale non associato

L’Agenzia delle entrate affronta il trattamento IVA di somme dovute a seguito di un’ordinanza di ingiunzione per il riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale (Agenzia delle entrate, risposta 14 luglio 2025, n. 189).

L’Istante, un avvocato, ha convenuto lo scioglimento di un’associazione professionale e la contestuale ripartizione e riaddebito dei costi comuni dello studio.
A seguito di un lungo contenzioso per l’accertamento delle spese, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è stata disposta dal giudice. La CTU ha riclassificato tutte le spese sostenute e ricostruito la quota spettante all’Istante, dedotti gli acconti già versati.
Per il recupero di una somma dovuta, è stato notificato un atto di precetto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale.
Il quesito principale dell’Istante riguarda, dunque, l’applicazione dell’IVA sul riaddebito di questi costi, che sono stati distinti analiticamente per voci e categorie di spesa dal CTU, e non in via forfettaria. Inoltre, è stato chiesto di chiarire come applicare l’IVA sugli interessi legali dovuti e sulle spese legali a favore della controparte vittoriosa, dato che quest’ultima è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni sul corretto trattamento IVA:

  • Riaddebito delle spese comuni dello studio: la circolare n. 58/E/2001 chiarisce che il riaddebito di spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere realizzato tramite l’emissione di una fattura assoggettata ad IVA. Di conseguenza, le somme che l’Istante dovrà corrispondere in esecuzione dell’ordinanza del giudice costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria. Questo è in linea con le precedenti fatture di acconto già emesse. Viene esclusa la configurazione giuridica dell’accordo come contratto di mandato senza rappresentanza. Pertanto, il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza è oggettivamente imponibile IVA.

  • Trattamento IVA degli interessi legali: per stabilire il trattamento fiscale degli interessi legali, è necessario individuarne la natura giuridica e la “causa” per la quale sono stati liquidati. L’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi. Nel caso in esame, gli interessi legali assumono una natura risarcitoria per il ritardo nel pagamento delle spese comuni. Pertanto, non devono concorrere a formare la base imponibile IVA.

  • Trattamento IVA delle spese legali: sulla base di precedenti circolari e risoluzioni (n. 203/1994 e n. 91/1998), la parte soccombente in un giudizio, condannata al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, è tenuta al pagamento dell’imposta. L’unica eccezione si ha quando il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività d’impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’IVA. In tale circostanza, il legale della controparte può richiedere al soccombente l’importo dell’onorario e delle spese processuali, ma non anche quello dell’IVA, in quanto tale imposta è dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

  • Detrazione dell’IVA: in generale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili. L’IVA è detraibile nella misura in cui gli acquisti siano inerenti, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività economica imponibile svolta dal contribuente.

Sistema Informativo Minori: nuova funzionalità dedicata ai soggetti privati

L’utente ha ora la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 luglio 2025).

Al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (ovvero per lavoro subordinato o autonomo), previo parere sul percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia dall’interessato durante la minore età espresso dalla Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998).

La richiesta di parere ex articolo 32 è vincolata al possesso da parte del minore di alcuni documenti e requisiti necessari per la formalizzazione della richiesta:

– documento ufficiale di riconoscimento del minore; passaporto o una attestazione di identità rilasciata o convalidata dall’Ambasciata/Consolato del Paese di origine;
permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta o rinnovo;
provvedimento di affidamento o di ratifica dell’affido, oppure copia del provvedimento di Tutela o di richiesta di apertura Tutela;
– documenti che attestino che il minore ha seguito percorsi di integrazione (scolastici, formativi, lavorativi) da minorenne e/o intende svolgere percorsi di integrazione da maggiorenne.

Ora la digitalizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di parere da parte dei soggetti privati, segnalata dal Ministero con il comunicato in commento, rappresenta un’opportunità per velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste a vantaggio degli stessi richiedenti e per garantire la massima trasparenza nella lavorazione delle pratiche.

Grazie alla nuova funzionalità, l’utente ha la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate.

Per accedere al SIM-Sistema Informativo Migranti come “Soggetto Privato” è possibile consultare le Linee Guida Soggetti Privati (raggiungibili tramite un link contenuto nel comunicato in argomento, così come è incluso anche un link sulle FAQ dedicate, la mailbox per richieste pareri ex articolo 32 e le indicazioni per l’assistenza telefonica).

 

CCNL Poste: firmato il PDR 2025-2026

Conquista economica di Poste Italiane con il PDR aumentato rispetto al 2024, previste mobilitazioni per nuove sfide normative 

Lo scorso 8 luglio 2025 Slc-Cgil, Uilposte e Poste Italiane hanno siglato l’accordo per il rinnovo del Premio di Risultato spettante ai lavoratori di Poste Italiane per il biennio 2025-2026. Le OO.SS. hanno firmato l’accordo pur criticando la mancanza di un confronto democratico reale e l’esclusione della partecipazione del Coordinamento Nazionale RSU prevista, invece, da regolamento.
L’accordo prevede un aumento del PDR di un importo pari a 103,00 euro nel 2025 e di ulteriori 142,00 euro nel 2026, portando il valore medio a 2.419,00 euro con un aumento dell’11% rispetto al 2024. Per chi opterà per la conversione in welfare, il valore potrà salire fino all’importo di 600,00 euro e superare così i 3.000,00 euro complessivi. Il credito erogato a titolo di welfare sarà stabilizzato strutturalmente nel PDR e non dipenderà più da decisioni unilaterali dell’azienda.
Tuttavia, non ci sono stati progressi sul fronte normativo in quanto Poste Italiane ha rifiutato di rivedere il sistema di penalizzazioni per le assenze tutelate (malattia, maternità, infortuni, legge 104) e ha tentato, inoltre, di introdurre nuove penalizzazioni.
Le Sigle Sindacali attribuiscono il risultato economico positivo alle loro mobilitazioni, ma ribadiscono che molte criticità rimangono irrisolte, lamentando un atteggiamento aziendale inaccettabile che privilegia i dividendi agli azionisti a discapito dei diritti dei lavoratori.
Conquistato il PDR, le OO.SS. si concentreranno ora sulle mobilitazioni contro le riorganizzazioni in atto che stanno peggiorando le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. E’ previsto, inoltre, un nuovo ciclo di scioperio dello straordinario. I sindacati sottolineano che l’intesa sul PDR rappresenta unicamente una fase iniziale di un percorso più esteso volto a tutelare i diritti, la dignità e la qualità occupazionale in Poste Italiane.